Il Superbonus 110, nato con il decreto rilancio e modificato dal decreto semplificazioni,  è stato modificato ulteriormente dalla legge di bilancio 2022 che ha introdotto una proroga differenziando i condomini e le ville unifamiliari.  

Entrando nel dettaglo ecco le proroghe differenziate:

  • Proroga al 2023 del superbonus 110 per i condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se di proprietà di persone fisiche.
  • Proroga fino al 2025 per condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari ma con un’aliquota decrescente: pari al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
  • Per quanto riguarda gli immobili di proprietà delle cooperative, la scadenza del superbonus 110 viene allineata a quella degli ex IACP, ovvero il 31 dicembre 2023 sempre e quando alla data del 30 giugno 2023 sia stato effettuato il 60% dei lavori.

Per quanto riguarda le casa unifamiliari?

Con la legge di bilancio 2022 è arrivata la proroga per il  superbonus 110 per le case unifamiliari al 31 dicembre 2022 senza più vincolo legato al tetto Isee di 25mila euro, ma con il vincolo del raggiungimento del 30% dei lavori al 30 giugno 2022.

Nella risoluzione al DEF, approvata da Camera e Senato, il governo si era impegnato a  prorogare la scadenza di giugno per il raggiungimento della soglia del 30% dei lavori. 

Adesso con il decreto Aiuti approvato dal governo è arrivata la proroga della scadenza del 30 giugno 2022, che viene spostata al 30 settembre 2022, per il raggiungimento del 30% complessivo dei lavori. Nel computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

Rimane invariata la scadenza per il completamento dei lavori al 31 dicembre 2022.

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